Sblocca Italia: gli appalti e le semplificazioni nelle procedure edilizie

Sblocca Italia: gli appalti e le semplificazioni nelle procedure edilizie

Cosa cambia per gli appalti e le procedure d'appalto con la trasformazione in legge dello Sblocca Italia? Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, diventato legge il 5 novembre 2014, introduce una serie di novità rilevanti per le procedure d'appalto, in termini di semplificazione e accelerazione dei processi, in particolare per i cosiddetti 'interventi di estrema urgenza'.

Interventi di estrema urgenza e procedure d’appalto(art. 9)

Ai casi già previsti dal Dlgs. 12 aprile 2006, n. 163, che ammette la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara:

- nei casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati e

- quando, per l'estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili all'ente aggiudicatore e non imputabili ad esso, i termini stabiliti per le procedure aperte, ristrette o per le procedure negoziate con gara non possono essere rispettati,

si aggiunge come condizione di “estrema urgenza”, per i lavori di importo fino alla soglia comunitaria, la situazione per cui l'Ente interessato, dopo conseguente ad apposita ricognizione, certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali:

a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comprese nuove edificazionisostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente;

b) alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio;

c) all'adeguamento alla normativa antisismica;

d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.

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Semplificazione amministrativa e accelerazione delle procedure

a) per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria - tranne i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e degli appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice (art. 53 comma 2, lettere b) e c) Dlgs. n. 163 del 2006) - il contratto può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva e anche in caso di ricorsocontro l'aggiudicazione definitiva con contestuale istanza cautelare (commi 10 e 10-ter art. 11 Dlgs. n. 163 del 2006);

b) i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro(comma 5 art. 122 Dlgs. n. 163/2006) - tranne quelli relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e degli appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice - sono pubblicati unicamente sul sito informatico della stazione appaltante;

c) i termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e dei documenti complementari (comma 6 art. 122 Dlgs. n. 163/2006), sonodimezzati, ad eccezione di quelli relativi all’appalto di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e agli appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice;

d) i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione, secondo la procedura indicata all’art. 57, comma 6 Dlgs. n. 163/2006, ma con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici.

e) per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro, purché nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione, con invito rivolto ad almenocinque operatori economici.

Gli appalti sono in ogni caso soggetti agli obblighi informativi verso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture (art. 7, comma 8 Dlgs. n. 163/2006) e agliobblighi di pubblicazione. L'Autorità nazionale anticorruzione può disporre controlli a campione sugli affidamenti.

Nei lavori urgenti di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, il contratto può essere stipulato prima di trentacinque giornidall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva eanche nel caso di ricorso contro l'aggiudicazione definitiva, con contestuale domanda cautelare (commi 10 e 10-ter art. 11 Dlgs. n. 163 del 2006).

Il tribunale amministrativo regionale, nel valutare l'istanza cautelare nei casi di:

- procedure ad evidenza pubblica avviate o da avviarsi,

- somma urgenza per interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza,

- “estrema urgenza”,

può accoglierla unicamente nel caso in cui i requisiti di estrema gravità e urgenza siano ritenuti prevalenti rispetto alle esigenze funzionali alla tutela dell’incolumità pubblica evidenziate dalla stazione appaltante, che costituisconoesigenze imperative connesse a un interesse generale.

 

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