Le novita’ sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro dopo la conversione in legge del dl 69/2013

Le novita’ sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro dopo la conversione in legge del dl 69/2013

Le modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 stabiliscono il riconoscimento del credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati in tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal decreto stesso, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per RSPP e ASPP e, analogamente, per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

La legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 “disposizioni urgenti per il rilascio dell'economia”, è intervenuta anche sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevista dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

In particolare la legge aggiunge nel D.Lgs. 81/2008 il comma 5-bis all’art. 32 “Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni” e il comma 14-bis all’art. 37 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”.

Nello specifico il nuovo comma 5-bis dell’art. 32stabilisce nel primo periodo che “In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati”.

Analogamente l’art. 14-bis dell’art. 37 prevede che “In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.”

Ciò significa che i soggetti interessati (lavoratori e professionisti) potranno ridurre le ore di formazione, potendo ritenere validi i corsi aventi contenuto corrispondente già frequentati, ed evitare così di ripetere inutilmente moduli formativi.

Ad esempio si pensi che, in riferimento a quanto previsto nell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 relativo alla formazione dei lavoratori, sia nel modulo di formazione generale per lavoratori, che nella formazione aggiuntiva per preposti, che nel modulo giuridico-tecnico dei dirigenti, è presente l’argomento riguardante i soggetti dei sistema di prevenzione aziendale, con i loro compiti, obblighi e responsabilità: tale argomento potrebbe essere impartito ai discenti una sola volta, per esempio in un corso per lavoratori, e ritenuto “appreso” ai fini della formazione dei preposti ed eventualmente dei dirigenti.

Un’altra conseguenza pratica sarà che le ore di aggiornamento, i cui contenuti non sono attualmente disciplinati nel dettaglio, si ridurranno drasticamente. Per esempio i moduli di aggiornamento per responsabili e/o addetti al servizio prevenzione e protezione (RSPP/ASPP) concernenti le novità normative o i rischi specifici potrebbero risultare validi anche come aggiornamento per i coordinatori per la sicurezza nei cantieri (CSP/CSE). Quindi un attestato relativo ad un aggiornamento di 40 ore per RSPP, avente contenuti compatibili, potrebbe essere utilizzato anche come attestato di aggiornamento quinquennale per CSP/CSE.

Occorre evidenziare, però, che i suddetti riconoscimenti dei crediti formativi non entrano immediatamente in vigore, poiché la legge ha stabilito che la modalità di riconoscimento dei crediti e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione vengano individuati con successivo atto della Conferenza Stato-Regioni dopo aver sentito la Commissione consultiva permanente (ex art. 6 T.U.).

Infine, sia nel comma 5-bis che nel 14-bis è previsto che gli istituti di istruzione e universitari provvedano a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori (ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro(ex art. 37, c.1, lettere a) e b).

Tale disposto normativo permetterà ai neo-lavoratori di presentarsi ai propri datori di lavoro già dotati di un valido attestato di formazione, utile per incominciare, quasi da subito, ad operare “formalmente” in sicurezza, senza dover attendere l’iscrizione e la frequentazione ai corsi ex Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

Legge 9 agosto 2013, n. 98 (conversione del D.L. 21 giugno 2013, n. 69) (G.U. 20 agosto 2013, n. 194 Suppl. Ord. n. 63)

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