Le semplificazioni del decreto ‘fare’: l’obbligo di notifica dei luoghi di lavoro

Le semplificazioni del decreto ‘fare’: l’obbligo di notifica dei luoghi di lavoro

La notifica all’organo di vigilanza, di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è dovuta in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, in quanto i relativi lavori, eseguiti nel rispetto della normativa di salute e sicurezza, devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio, trasmettendo gli elementi informativi relativi alla descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse e la descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

Entrata in vigore il 21 agosto 2013, la legge di conversione del decreto legge n. 69/2013 (“decreto del fare”) apporta alcune modifiche alle misure di semplificazione, già entrate in vigore il 22 giugno 2013, riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Nel disposto dell’Art. 67 del Titolo II - Luoghi di lavoro del D.Lgs. n. 81/2008, è stata interamente confermata lasemplificazione dell’obbligo, in capo al datore di lavoro, di notificare all’organo di vigilanza competente per territorio i luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori (numero computato conformemente a quanto disposto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

Per luogo di lavoro si intende qualsiasi luogo destinato a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro, esclusi però i mezzi di trasporto, i cantieri temporanei o mobili, le industrie estrattive, i pescherecci e i campi, i boschi e gli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.

La notifica all’organo di vigilanza, di cui all’Art. 67 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è dovuta in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, in quanto i relativi lavori, eseguiti nel rispetto della normativa di salute e sicurezza, devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio, trasmettendo gli elementi informativi relativi alla descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse e la descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

La semplificazione ora prevista è che la comunicazione dei dati sarà a cura del datore di lavoro nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allosportello unico per le attività produttive (SUAP), con le modalità stabilite dal regolamento di cui al D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160.

Tali modalità sostituiscono la comunicazione aggiuntiva diretta all’organo di vigilanza; la comunicazione avverrà mediante l’utilizzo di modelli uniformi da approvare, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge (quindi entro il 20 settembre 2013, termine comunque ordinamentale), con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I modelli individueranno anche, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, il formato degli elementi informativi da trasmettere.

Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni dello sportello SUAP provvederanno quindi a trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità stabilite dal decreto sopracitato; l’organo di vigilanza ricevute informaticamente le notifiche procederà quindi alle verifiche di competenza. La mancata comunicazione dei dati espone il datore di lavoro alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 548 a € 1.972,80 (importi così recentemente rivalutati dal decreto “pacchetto lavoro”).

Fino alla data di entrata in vigore del decreto secondario di attuazione trovano comunque ancora applicazione le disposizioni di trasmissione diretta all’organo di vigilanza previste ad oggi.

Legge 9 agosto 2013, n. 98 (conversione del D.L. 21 giugno 2013, n. 69) (G.U. 20 agosto 2013, n. 194 Suppl. Ord. n. 63)

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